Nuova normativa fitosanitaria, "Linee Guida per la Regolamentazione dei Materiali da imballaggio in Legno nel Commercio Internazionale"

Il 18 marzo 2002 a Roma la FAO ha annunciato che circa 90 paesi hanno approvato le nuove linee guida sui materiali da imballaggio in legno, che prendono atto della possibile introduzione e diffusione degli organismi nocivi tramite i materiali per imballaggio composti da legno grezzo non lavorato. Secondo la FAO, questi organismi rappresentano una minaccia non trascurabile per gli alberi viventi. Le direttive, adottate dalla Commissione, pro-tempore, per le misure sanitarie (ICPM - Interim Commission on Phytosanitary Measures) della Convenzione Internazionale per la Protezione dei Vegetali (CIPV- International Plant Protection Convention - IPPC) sono state formulate per cercare di armonizzare le diverse regolamentazioni nazionali sui materiali da imballaggio in legno. Questo in funzione del fatto che, ad esempio, gli USA hanno recentemente imposto misure di quarantena mirate a prevenire l'introduzione del "coleottero cerambicide asiatico" tramite i materiali da imballaggio in legno provenienti dalla Cina. La Cina ha introdotto i propri requisiti di trattamento e documentazione per gli imballi in legno provenienti dagli USA e che potrebbero ospitare il "nematode del pino". L'Unione Europea ha adottato una serie di regolamentazioni per controllare i "nematodi" contenuti negli imballi di legno di conifera provenienti sia dagli USA che dalla Cina, ed altri ancora secondo le loro esigenze specifiche. Secondo la FAO, l'obiettivo ultimo non è solo quello della protezione delle foreste dagli organismi nocivi importati, ma di consentire il libero commercio mondiale in quanto il materiale da imballaggio in legno, sotto forma di pallet, casse, gabbie o materiale di stivaggio, è utilizzato nel 70% circa di tutte le spedizioni transnazionali. Per garantire che il materiale da imballaggio sia privo di organismi nocivi, gli esportatori dovranno pertanto certificare, con un simbolo universalmente riconosciuto, che il materiale è stato trattato. La normativa FAO dovrebbe essere operativa entro un anno, ma non è detto che qualche Paese cominci a richiedere imballaggi per l'esportazione conformi alla normativa di cui all'oggetto quanto prima. Bisogna essere estremamente chiari, quasi certamente USA, Canada, Australia, Cina, Giappone e Russia (sicuramente seguiti da altri Paesi) chiederanno l'applicazione della normativa. Le linee guida emanate dalla FAO si riferiscono al materiale da imballaggio in legno grezzo (massiccio) di conifera o di latifoglia; contemplano quindi tutti gli imballaggi in legno, quali i pallet (sia nuovi che usati), i materiali per stivaggio (pagliolo), le casse, le gabbie, i fusti, le bobine, i pianali di carico, i pallet collar (paretale) e gli skid. Non sono, invece, assoggettati a regolamentazione gli imballaggi in legno costituiti integralmente da prodotti a base di legno (ad esempio compensato, pannelli di particelle, OSB o sfogliato) creati con l'uso di collanti, calore e pressione (o una combinazione di quanto sopra). Anche i materiali per gli imballaggi in legno, quali i tondelli da sfogliatura, la segatura, la lana di legno, i trucioli e il legno grezzo tagliato in pezzi sottili non dovrebbero essere soggetti a regolamentazione, fatto salvo nei casi in cui sussista una giustificazione tecnica, perché potrebbero essere considerati "non possibili veicoli di introduzione di organismi nocivi da quarantena". Per gli imballaggi costruiti con materiali misti (legno grezzo massiccio e prodotti a base di legno), dovrebbe essere trattata solo la parte relativa al materiale di legno grezzo massiccio. Di particolare problematica sarà il trattamento del materiale da stivaggio. Il controllo spetta ai Servizi Fitosanitari: difatti la norma dice "Spetta all'NPPO (Acronimo dell'ente nazionale per la protezione delle piante) del paese esportatore accertarsi che i materiali da imballaggio in legno per l'esportazione rispondano ai requisiti stabiliti in questa normativa. Questa procedura, include il monitoraggio dei sistemi di certificazione e di marcatura per la verifica della conformità ai requisiti e la messa a punto di procedure d'ispezione". Le misure approvate per il materiale da imballaggio in legno sono il Trattamento termico (HT), infatti "il materiale da imballaggio in legno dovrebbe essere riscaldato in conformità ad uno specifico programma tempo/temperatura in grado di portare la temperatura all'interno del legno ad almeno 56°C per un minimo di 30 minuti. I trattamenti di essiccazione in forno (KD), l'impregnazione a pressione con agenti chimici (CPI) o altri trattamenti possono essere considerati trattamenti HT nella misura in cui rispondono alle specifiche HT; ad esempio, il CPI risponde alle specifiche di HT tramite l'uso di vapore, acqua calda o calore secco. E' ammessa anche la Fumigazione con il bromuro di metile (MB); esistono però alcune problematiche ambientali relative all'utilizzo di questo sistema che, in funzione del Protocollo di Montreal, dovrebbe trovare sempre maggiori limitazioni al suo utilizzo (a lungo termine, pensiamo, che la comunità internazionale tenderà ad optare per il trattamento termico, poiché alcuni prodotti chimici utilizzati per la fumigazione sono stati classificati come sostanze in grado di ridurre lo strato di ozono). Il marchio sarà composto dal simbolo internazionale "insetto barrato", dal codice ISO del paese composto da due lettere seguito da un numero esclusivo assegnato dall'NPPO al produttore del materiale da imballaggio in legno che ha la responsabilità di garantire l'uso di un legno appropriato e debitamente marcato e dall'abbreviazione per la misura di trattamento approvata utilizzata (ad es. HT, MB). Alcune considerazioni generali e possibili scenari. Tutte le considerazioni di seguito elencate necessitano d'ulteriori approfondimenti e chiarimenti da parte degli enti preposti e devono essere ritenute per il momento solo come argomento di riflessione; l'applicazione della normativa dovrebbe (in questo caso il condizionale è d'obbligo) avere carattere cogente esclusivamente per gli imballaggi con destinazione extra UE nei Paesi dove esiste un pericolo di infestazione ("Per richiedere l'applicazione delle misure approvate come descritte in questa normativa per il materiale da imballaggio in legno importato, i singoli paesi dovranno avere una giustificazione tecnica; lo stesso requisito è applicabile quando si richiede l'applicazione di misure fitosanitarie più severe di quelle previste in questa normativa"): Segherie/Commercianti di materiali per imballaggio (esclusi i prodotti a base di legno): la disponibilità di un essiccatoio sarà fondamentale per fornire i produttori di imballaggi in legno, in particolare gli imballaggi industriali (visto che la quasi totalità dei prodotti costruiti da questa categoria ha una destinazione extra UE). Pallet nuovi e usati: molto probabilmente la soluzione migliore sarà la disponibilità, in azienda, di un essiccatoio per fornire il servizio di "disinfestazione" ai clienti che lo chiederanno. A livello UIC (Unione Internazionale delle Ferrovie) si sta discutendo animatamente sull'effettuazione di un trattamento obbligatorio a norma FAO di tutti i pallet nuovi con marchio EUR. Alcune imprese potranno verificare anche un'impostazione simile agli imballaggi industriali. Per i pallet usati è espressamente previsto, nella norma, l'ulteriore trattamento e la marcatura ex novo di tutti gli imballaggi in legno riparati (sempre con destinazione extra UE). Sarà necessario inoltre per i pallet usati la rimozione dei marchi precedenti. Imballaggi Industriali: la soluzione migliore, vista la forte incidenza che hanno in questo settore gli imballaggi con destinazione extra UE, la frammentazione e la diversificazione delle commesse, la specificità delle forniture e la varietà degli impegni assunti sia in termini di quantità che di consegna, sarà quella di tenere un magazzino costituito al 100% da legname trattato a caldo, regolarmente certificato dagli Uffici Fitosanitari Competenti sia nazionali che internazionali secondo la provenienza (no autocertificazione), in conformità alla normativa FAO (esclusi chiaramente i pannelli a base di legno). Imballaggi Ortofrutticoli: pur utilizzando materiale inferiore ai 6 millimetri o masonite, entrambi esclusi dalla normativa, la presenza dei cantonali potrebbe comportare dei problemi, risolvibili, secondo le singole esigenze, mediante l'utilizzo o di essiccatoi o di magazzino costituito da legname trattato a caldo in conformità alla normativa FAO (esclusi chiaramente i pannelli a base di legno).