Nuova normativa fitosanitaria, "Linee Guida per la
Regolamentazione dei Materiali da imballaggio in Legno nel Commercio
Internazionale"
Il 18 marzo 2002 a Roma la FAO ha annunciato che circa
90 paesi hanno approvato le nuove linee guida sui materiali da imballaggio
in legno, che prendono atto della possibile introduzione e diffusione
degli organismi nocivi tramite i materiali per imballaggio composti
da legno grezzo non lavorato. Secondo la FAO, questi organismi rappresentano
una minaccia non trascurabile per gli alberi viventi. Le direttive,
adottate dalla Commissione, pro-tempore, per le misure sanitarie (ICPM
- Interim Commission on Phytosanitary Measures) della Convenzione Internazionale
per la Protezione dei Vegetali (CIPV- International Plant Protection
Convention - IPPC) sono state formulate per cercare di armonizzare le
diverse regolamentazioni nazionali sui materiali da imballaggio in legno.
Questo in funzione del fatto che, ad esempio, gli USA hanno recentemente
imposto misure di quarantena mirate a prevenire l'introduzione del "coleottero
cerambicide asiatico" tramite i materiali da imballaggio in legno provenienti
dalla Cina. La Cina ha introdotto i propri requisiti di trattamento
e documentazione per gli imballi in legno provenienti dagli USA e che
potrebbero ospitare il "nematode del pino". L'Unione Europea ha adottato
una serie di regolamentazioni per controllare i "nematodi" contenuti
negli imballi di legno di conifera provenienti sia dagli USA che dalla
Cina, ed altri ancora secondo le loro esigenze specifiche. Secondo la
FAO, l'obiettivo ultimo non è solo quello della protezione delle foreste
dagli organismi nocivi importati, ma di consentire il libero commercio
mondiale in quanto il materiale da imballaggio in legno, sotto forma
di pallet, casse, gabbie o materiale di stivaggio, è utilizzato nel
70% circa di tutte le spedizioni transnazionali. Per garantire che il
materiale da imballaggio sia privo di organismi nocivi, gli esportatori
dovranno pertanto certificare, con un simbolo universalmente riconosciuto,
che il materiale è stato trattato. La normativa FAO dovrebbe essere
operativa entro un anno, ma non è detto che qualche Paese cominci a
richiedere imballaggi per l'esportazione conformi alla normativa di
cui all'oggetto quanto prima. Bisogna essere estremamente chiari, quasi
certamente USA, Canada, Australia, Cina, Giappone e Russia (sicuramente
seguiti da altri Paesi) chiederanno l'applicazione della normativa.
Le linee guida emanate dalla FAO si riferiscono al materiale da imballaggio
in legno grezzo (massiccio) di conifera o di latifoglia; contemplano
quindi tutti gli imballaggi in legno, quali i pallet (sia nuovi che
usati), i materiali per stivaggio (pagliolo), le casse, le gabbie, i
fusti, le bobine, i pianali di carico, i pallet collar (paretale) e
gli skid. Non sono, invece, assoggettati a regolamentazione gli imballaggi
in legno costituiti integralmente da prodotti a base di legno (ad esempio
compensato, pannelli di particelle, OSB o sfogliato) creati con l'uso
di collanti, calore e pressione (o una combinazione di quanto sopra).
Anche i materiali per gli imballaggi in legno, quali i tondelli da sfogliatura,
la segatura, la lana di legno, i trucioli e il legno grezzo tagliato
in pezzi sottili non dovrebbero essere soggetti a regolamentazione,
fatto salvo nei casi in cui sussista una giustificazione tecnica, perché
potrebbero essere considerati "non possibili veicoli di introduzione
di organismi nocivi da quarantena". Per gli imballaggi costruiti con
materiali misti (legno grezzo massiccio e prodotti a base di legno),
dovrebbe essere trattata solo la parte relativa al materiale di legno
grezzo massiccio. Di particolare problematica sarà il trattamento del
materiale da stivaggio. Il controllo spetta ai Servizi Fitosanitari:
difatti la norma dice "Spetta all'NPPO (Acronimo dell'ente nazionale
per la protezione delle piante) del paese esportatore accertarsi che
i materiali da imballaggio in legno per l'esportazione rispondano ai
requisiti stabiliti in questa normativa. Questa procedura, include il
monitoraggio dei sistemi di certificazione e di marcatura per la verifica
della conformità ai requisiti e la messa a punto di procedure d'ispezione".
Le misure approvate per il materiale da imballaggio in legno sono il
Trattamento termico (HT), infatti "il materiale da imballaggio in legno
dovrebbe essere riscaldato in conformità ad uno specifico programma
tempo/temperatura in grado di portare la temperatura all'interno del
legno ad almeno 56°C per un minimo di 30 minuti. I trattamenti di essiccazione
in forno (KD), l'impregnazione a pressione con agenti chimici (CPI)
o altri trattamenti possono essere considerati trattamenti HT nella
misura in cui rispondono alle specifiche HT; ad esempio, il CPI risponde
alle specifiche di HT tramite l'uso di vapore, acqua calda o calore
secco. E' ammessa anche la Fumigazione con il bromuro di metile (MB);
esistono però alcune problematiche ambientali relative all'utilizzo
di questo sistema che, in funzione del Protocollo di Montreal, dovrebbe
trovare sempre maggiori limitazioni al suo utilizzo (a lungo termine,
pensiamo, che la comunità internazionale tenderà ad optare per il trattamento
termico, poiché alcuni prodotti chimici utilizzati per la fumigazione
sono stati classificati come sostanze in grado di ridurre lo strato
di ozono). Il marchio sarà composto dal simbolo internazionale "insetto
barrato", dal codice ISO del paese composto da due lettere seguito da
un numero esclusivo assegnato dall'NPPO al produttore del materiale
da imballaggio in legno che ha la responsabilità di garantire l'uso
di un legno appropriato e debitamente marcato e dall'abbreviazione per
la misura di trattamento approvata utilizzata (ad es. HT, MB). Alcune
considerazioni generali e possibili scenari. Tutte le considerazioni
di seguito elencate necessitano d'ulteriori approfondimenti e chiarimenti
da parte degli enti preposti e devono essere ritenute per il momento
solo come argomento di riflessione; l'applicazione della normativa dovrebbe
(in questo caso il condizionale è d'obbligo) avere carattere cogente
esclusivamente per gli imballaggi con destinazione extra UE nei Paesi
dove esiste un pericolo di infestazione ("Per richiedere l'applicazione
delle misure approvate come descritte in questa normativa per il materiale
da imballaggio in legno importato, i singoli paesi dovranno avere una
giustificazione tecnica; lo stesso requisito è applicabile quando si
richiede l'applicazione di misure fitosanitarie più severe di quelle
previste in questa normativa"): Segherie/Commercianti di materiali per
imballaggio (esclusi i prodotti a base di legno): la disponibilità di
un essiccatoio sarà fondamentale per fornire i produttori di imballaggi
in legno, in particolare gli imballaggi industriali (visto che la quasi
totalità dei prodotti costruiti da questa categoria ha una destinazione
extra UE). Pallet nuovi e usati: molto probabilmente la soluzione migliore
sarà la disponibilità, in azienda, di un essiccatoio per fornire il
servizio di "disinfestazione" ai clienti che lo chiederanno. A livello
UIC (Unione Internazionale delle Ferrovie) si sta discutendo animatamente
sull'effettuazione di un trattamento obbligatorio a norma FAO di tutti
i pallet nuovi con marchio EUR. Alcune imprese potranno verificare anche
un'impostazione simile agli imballaggi industriali. Per i pallet usati
è espressamente previsto, nella norma, l'ulteriore trattamento e la
marcatura ex novo di tutti gli imballaggi in legno riparati (sempre
con destinazione extra UE). Sarà necessario inoltre per i pallet usati
la rimozione dei marchi precedenti. Imballaggi Industriali: la soluzione
migliore, vista la forte incidenza che hanno in questo settore gli imballaggi
con destinazione extra UE, la frammentazione e la diversificazione delle
commesse, la specificità delle forniture e la varietà degli impegni
assunti sia in termini di quantità che di consegna, sarà quella di tenere
un magazzino costituito al 100% da legname trattato a caldo, regolarmente
certificato dagli Uffici Fitosanitari Competenti sia nazionali che internazionali
secondo la provenienza (no autocertificazione), in conformità alla normativa
FAO (esclusi chiaramente i pannelli a base di legno). Imballaggi Ortofrutticoli:
pur utilizzando materiale inferiore ai 6 millimetri o masonite, entrambi
esclusi dalla normativa, la presenza dei cantonali potrebbe comportare
dei problemi, risolvibili, secondo le singole esigenze, mediante l'utilizzo
o di essiccatoi o di magazzino costituito da legname trattato a caldo
in conformità alla normativa FAO (esclusi chiaramente i pannelli a base
di legno).